Gentili genitori,
frequentare la scuola con regolarità è un diritto costituzionale del minore e un dovere inderogabile di ogni famiglia. Una presenza costante è l’unica condizione per garantire il successo formativo e la validità dell’anno scolastico.
Con l’entrata in vigore del D.L. 123/2023 (“Decreto Caivano”), convertito in Legge 159/2023, il contrasto alla dispersione scolastica è diventato un obbligo di vigilanza strettissimo. Si informano le famiglie che le nuove norme configurano responsabilità dirette per i genitori, di natura sia economica che penale.
- IL QUADRO NORMATIVO: IL “DECRETO CAIVANO” E LE SANZIONI PENALI
L’inadempimento dell’obbligo d’istruzione non è più un mero illecito amministrativo, ma un reato grave. La legge stabilisce che la semplice giustificazione inserita sul registro elettronico non costituisce uno scudo legale e non sana l’irregolarità della frequenza:
- Responsabilità Penale (Art. 570-ter c.p.): I genitori o i tutori che non garantiscono la frequenza scolastica dei figli minori sono puniti con la reclusione fino a due anni in caso di elusione totale dell’obbligo (proscioglimento), e con la reclusione fino a un anno in caso di assenze ingiustificate o motivate in modo fittizio che costituiscano una grave evasione (frequenza irregolare).
- Revoca dei Sussidi Economici (ADI): La frequenza discontinua o irregolare del minore, anche se giustificata via software dai genitori, fa scattare la segnalazione che comporta l’immediata sospensione e revoca dell’Assegno di Inclusione e di altri sussidi statali erogati al nucleo familiare.
- Obbligo di Segnalazione del Dirigente: Il Dirigente Scolastico, in qualità di Pubblico Ufficiale, ha l’obbligo giuridico e perentorio di verificare la reale e continuativa presenza dell’alunno. Attiverà le procedure di ammonizione e segnalerà tempestivamente ai Servizi Sociali del Comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni i casi di assenze prolungate o reiterate, anche se formalmente giustificate sul registro, qualora queste pregiudichino il diritto all’istruzione del minore.
- VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO E LIMITI DI ASSENZA
Perché l’anno scolastico sia considerato valido, la normativa prevede criteri di frequenza tassativi:
- Soglia dei tre quarti (75%): Ogni alunno della scuola primaria e secondaria deve frequentare almeno il 75% del monte ore annuale previsto dal piano di studi.
- Mancata ammissione: Il superamento del limite massimo di assenze (pari al 25% del monte ore), in mancanza di deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, comporta l’impossibilità di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
- Deroghe accettate: Saranno scorporate dal computo totale solo le assenze preventivamente documentate per motivi di salute stabili (certificati medici, terapie ospedaliere) o gravi e comprovati motivi familiari autorizzati dalla direzione.
- GESTIONE DI RITARDI, USCITE ANTICIPATE E GIUSTIFICAZIONI
La frammentazione dell’orario scolastico arreca un grave danno al percorso di apprendimento:
- Computo delle ore: I ritardi ripetuti e le uscite anticipate non motivati da ragioni oggettive o mediche concorrono al computo totale delle ore di assenza, andando a intaccare la soglia di validità dell’anno scolastico.
- Valutazione della motivazione: La giustificazione sul registro elettronico è un adempimento amministrativo per informare la scuola, ma non c’è alcun automatismo di sanatoria. La scuola non è tenuta ad accettare come valide giustificazioni generiche (es. “motivi personali/familiari”) se ripetute, strategiche o continuative.
- Monitoraggio: Le situazioni di frequenza discontinua o frammentata saranno costantemente vagliate dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico per l’eventuale avvio delle procedure di ammonizione.
4. SPECIFICITÀ PER ORDINE DI SCUOLA
- Scuola dell’Infanzia: Sebbene non soggetta all’obbligo scolastico, la frequenza costante è l’asse portante per l’inclusione e lo sviluppo relazionale. Assenze prolungate e non comunicate comporteranno la perdita del posto a favore degli alunni in lista d’attesa.
- Scuola Primaria: La regolarità delle presenze è la condizione essenziale per una valutazione formale e corretta degli apprendimenti e della maturazione globale del bambino.
- Scuola Secondaria di Primo Grado: Il rispetto del monte ore (75%) è vincolante. Chi supera il limite senza le deroghe certificate dalla legge non potrà essere ammesso alla classe successiva o all’esame di terza media.
- IMPEGNI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE (PATTO DI CORRESPONSABILITÀ)
Per garantire la serenità del percorso scolastico ed evitare l’attivazione delle procedure sanzionatorie, si chiede alle famiglie di impegnarsi formalmente a:
- Garantire la puntualità quotidiana rispettando rigorosamente gli orari di ingresso e uscita stabiliti dall’Istituto.
- Monitorare ogni giorno il registro elettronico per verificare le presenze, i ritardi e inserire le giustificazioni digitali entro i termini previsti dal regolamento di istituto.
- Comunicare formalmente e in anticipo alla scuola eventuali problematiche (sociali, sanitarie o logistiche) che possano compromettere la regolare frequenza dell’alunno, così da collaborare per tempo alla ricerca di una soluzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Pascale
Pio Brogno