MIM | Cod. Mecc. RMIC8B300L | T. : 06 95430821 | RMIC8B300L@ISTRUZIONE.IT
Circolare 27

DISPOSIZIONI SU FREQUENZA SCOLASTICA, ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

Applicazione rigorosa del D.L. 123/2023 (“Decreto Caivano”) e responsabilità penale delle famiglie.

Gentili genitori,
frequentare la scuola con regolarità è un diritto costituzionale del minore e un dovere inderogabile di ogni famiglia. Una presenza costante è l’unica condizione per garantire il successo formativo e la validità dell’anno scolastico.

Con l’entrata in vigore del D.L. 123/2023 (“Decreto Caivano”), convertito in Legge 159/2023, il contrasto alla dispersione scolastica è diventato un obbligo di vigilanza strettissimo. Si informano le famiglie che le nuove norme configurano responsabilità dirette per i genitori, di natura sia economica che penale.

  1. IL QUADRO NORMATIVO: IL “DECRETO CAIVANO” E LE SANZIONI PENALI

L’inadempimento dell’obbligo d’istruzione non è più un mero illecito amministrativo, ma un reato grave. La legge stabilisce che la semplice giustificazione inserita sul registro elettronico non costituisce uno scudo legale e non sana l’irregolarità della frequenza:

  • Responsabilità Penale (Art. 570-ter c.p.): I genitori o i tutori che non garantiscono la frequenza scolastica dei figli minori sono puniti con la reclusione fino a due anni in caso di elusione totale dell’obbligo (proscioglimento), e con la reclusione fino a un anno in caso di assenze ingiustificate o motivate in modo fittizio che costituiscano una grave evasione (frequenza irregolare).
  • Revoca dei Sussidi Economici (ADI): La frequenza discontinua o irregolare del minore, anche se giustificata via software dai genitori, fa scattare la segnalazione che comporta l’immediata sospensione e revoca dell’Assegno di Inclusione e di altri sussidi statali erogati al nucleo familiare.
  • Obbligo di Segnalazione del Dirigente: Il Dirigente Scolastico, in qualità di Pubblico Ufficiale, ha l’obbligo giuridico e perentorio di verificare la reale e continuativa presenza dell’alunno. Attiverà le procedure di ammonizione e segnalerà tempestivamente ai Servizi Sociali del Comune e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni i casi di assenze prolungate o reiterate, anche se formalmente giustificate sul registro, qualora queste pregiudichino il diritto all’istruzione del minore.
  1. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO E LIMITI DI ASSENZA

Perché l’anno scolastico sia considerato valido, la normativa prevede criteri di frequenza tassativi:

  • Soglia dei tre quarti (75%): Ogni alunno della scuola primaria e secondaria deve frequentare almeno il 75% del monte ore annuale previsto dal piano di studi.
  • Mancata ammissione: Il superamento del limite massimo di assenze (pari al 25% del monte ore), in mancanza di deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, comporta l’impossibilità di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
  • Deroghe accettate: Saranno scorporate dal computo totale solo le assenze preventivamente documentate per motivi di salute stabili (certificati medici, terapie ospedaliere) o gravi e comprovati motivi familiari autorizzati dalla direzione.
  1. GESTIONE DI RITARDI, USCITE ANTICIPATE E GIUSTIFICAZIONI

La frammentazione dell’orario scolastico arreca un grave danno al percorso di apprendimento:

  • Computo delle ore: I ritardi ripetuti e le uscite anticipate non motivati da ragioni oggettive o mediche concorrono al computo totale delle ore di assenza, andando a intaccare la soglia di validità dell’anno scolastico.
  • Valutazione della motivazione: La giustificazione sul registro elettronico è un adempimento amministrativo per informare la scuola, ma non c’è alcun automatismo di sanatoria. La scuola non è tenuta ad accettare come valide giustificazioni generiche (es. “motivi personali/familiari”) se ripetute, strategiche o continuative.
  • Monitoraggio: Le situazioni di frequenza discontinua o frammentata saranno costantemente vagliate dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico per l’eventuale avvio delle procedure di ammonizione.

 4. SPECIFICITÀ PER ORDINE DI SCUOLA

  • Scuola dell’Infanzia: Sebbene non soggetta all’obbligo scolastico, la frequenza costante è l’asse portante per l’inclusione e lo sviluppo relazionale. Assenze prolungate e non comunicate comporteranno la perdita del posto a favore degli alunni in lista d’attesa.
  • Scuola Primaria: La regolarità delle presenze è la condizione essenziale per una valutazione formale e corretta degli apprendimenti e della maturazione globale del bambino.
  • Scuola Secondaria di Primo Grado: Il rispetto del monte ore (75%) è vincolante. Chi supera il limite senza le deroghe certificate dalla legge non potrà essere ammesso alla classe successiva o all’esame di terza media.
  1. IMPEGNI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE (PATTO DI CORRESPONSABILITÀ)

Per garantire la serenità del percorso scolastico ed evitare l’attivazione delle procedure sanzionatorie, si chiede alle famiglie di impegnarsi formalmente a:

  1. Garantire la puntualità quotidiana rispettando rigorosamente gli orari di ingresso e uscita stabiliti dall’Istituto.
  2. Monitorare ogni giorno il registro elettronico per verificare le presenze, i ritardi e inserire le giustificazioni digitali entro i termini previsti dal regolamento di istituto.
  3. Comunicare formalmente e in anticipo alla scuola eventuali problematiche (sociali, sanitarie o logistiche) che possano compromettere la regolare frequenza dell’alunno, così da collaborare per tempo alla ricerca di una soluzione.

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pietro Pascale

Documenti